Discussione:
Mancata ricezione di raccomandate
(troppo vecchio per rispondere)
p***@gmx.de
2010-01-25 19:47:00 UTC
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Sono nuovo in questo news group e pertanto chiedo scusa a
tutti nel caso che la questione sia già stata affrontata 274
volte o la risposta si trovi nelle FAQ. (A proposito, dove
le trovo?)

Nella cassetta delle lettere viene messo un avviso relativo
alla raccomandata n. 6075xxxxxxx-x (varie cifre e lettere).
Il destinatario è in lungodegenza.
Una parente trova l'avviso due mesi dopo e va all'ufficio
postale indicato nell'avviso. A parte il dubbio se
gliel'avrebbero consegnata, dato che lei non è il
destinatario, le dicono solo che dopo 30 giorni hanno
rispedito la raccomandata al mittente e che dal numero
scritto sull'avviso non sanno dirle chi potrebbe averla spedita.
Risultato: la raccomandata risulta non consegnata e priva di
effetto o può avere comunque degli effetti?

In it.diritto.internet mi hanno detto che "Il mittente sanno
chi è e al destinatario possono dirlo. Tutte le raccomandate
sono registrate con mittente e destinatario."
Se le cose stanno così, perché l'impiegato delle Poste non
ha voluto dirlo alla mia parente? Disposizioni a tutela
della privacy o paura di affaticarsi troppo andando a
scartabellare nel registro?
Potrebbe avere maggior fortuna ritornando a quell'Ufficio
postale con l'avviso originario, anche se ormai sono passati
5 mesi? Una volta che sappiamo chi è il mittente, possiamo
almeno cercare di scoprire cosa voleva.

Grazie in anticipo.
SP
Gabriele
2010-01-25 23:13:48 UTC
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Sono nuovo in questo news group e pertanto chiedo scusa a tutti nel caso
che la questione sia già stata affrontata 274 volte o la risposta si
trovi nelle FAQ. (A proposito, dove le trovo?)
Nella cassetta delle lettere viene messo un avviso relativo alla
raccomandata n. 6075xxxxxxx-x (varie cifre e lettere). Il destinatario è
in lungodegenza.
Una parente trova l'avviso due mesi dopo e va all'ufficio postale
indicato nell'avviso. A parte il dubbio se gliel'avrebbero consegnata,
dato che lei non è il destinatario, le dicono solo che dopo 30 giorni
hanno rispedito la raccomandata al mittente e che dal numero scritto
sull'avviso non sanno dirle chi potrebbe averla spedita. Risultato: la
raccomandata risulta non consegnata e priva di effetto o può avere
comunque degli effetti?
Non ha effetti.
ponziopilato
2010-01-26 08:27:47 UTC
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Post by Gabriele
Non ha effetti.
Ma come non ha effetti.. allora più nessuno le ritirerebbe
se vai in un ospedale o anche in vacanza per due mesi dai disposizioni
affinchè la tua posta venga recapitata a Mr X o tenuta in giacenza pagando
un tot alle poste, se te ne infischi ne accetti pure le conseguenze
Gabriele
2010-01-26 14:20:39 UTC
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Post by Gabriele
Non ha effetti.
Ma come non ha effetti.. allora più nessuno le ritirerebbe se vai in un
ospedale o anche in vacanza per due mesi dai disposizioni affinchè la
tua posta venga recapitata a Mr X o tenuta in giacenza pagando un tot
alle poste, se te ne infischi ne accetti pure le conseguenze
Ho letto in fretta.
Se era una raccomandata a.r. allora la compiuta giacenza vale per
conoscenza.
Il fatto che il plico sia tornato dopo soli 30 gg. mi fa pensare ad una
raccomandata ordinaria e non ad atti giudiziari di cui alla l. 890/1982.
Anche perché non ha scritto di aver trovato l'avviso affisso alla porta.
Tuttavia non tutti gli atti recettizi sono atti giudiziari, il che
significa che potrebbe anche trattarsi di un'intimazione a teste o più
semplicemente di un atto di diffida.
Naturalmente l'ipotesi più probabile - IMHO- è che si tratti di qualche
bolletta.
p***@gmx.de
2010-01-26 14:58:07 UTC
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Post by Gabriele
Post by Gabriele
Non ha effetti.
Ma come non ha effetti.. allora più nessuno le ritirerebbe se vai in un
ospedale o anche in vacanza per due mesi dai disposizioni affinchè la
tua posta venga recapitata a Mr X o tenuta in giacenza pagando un tot
alle poste, se te ne infischi ne accetti pure le conseguenze
Ho letto in fretta.
Se era una raccomandata a.r. allora la compiuta giacenza vale per
conoscenza.
Il fatto che il plico sia tornato dopo soli 30 gg. mi fa pensare ad una
raccomandata ordinaria e non ad atti giudiziari di cui alla l. 890/1982.
Anche perché non ha scritto di aver trovato l'avviso affisso alla porta.
Tuttavia non tutti gli atti recettizi sono atti giudiziari, il che
significa che potrebbe anche trattarsi di un'intimazione a teste o più
semplicemente di un atto di diffida.
Naturalmente l'ipotesi più probabile - IMHO- è che si tratti di qualche
bolletta.
Prima di tutto, grazie per le risposte.
Permettetemi alcune aggiunte.
C'era solo un avviso di giacenza senza nessuna cartolina da
firmare. Perciò dovrebbe essere una raccomandata ordinaria,
o sbaglio?
Sulla porta non c'era nessun avviso.
Da quando in qua le bollette arrivano per raccomandata?
Inoltre si era già provveduto a disdire tutte le utenze e
c'è ancora la cassetta delle lettere solo finché non
riaffitteranno l'appartamento. Dovremmo dire al padrone di
casa di togliere il nome dalla cassetta delle lettere?

Infine, Ponziopilato avrà ragione sul piano legale, ma devo
dirgli che ho trovato il suo tono un po' offensivo, visto
che il destinatario in questione non è andato via in vacanza
o per un ricovero previsto, ma invece ha subito un colpo
apoplettico con danni fisici e cerebrali, cosa piuttosto
difficile da prevedere, e ovviamente è impossibile
provvedere _dopo_ nel modo che lui ha suggerito, tanto più
che non avevamo nessun motivo di immaginare che qualcuno
volesse inviargli una raccomandata. A parte tutto, poi, il
destinatario non è più in grado di firmare nessuna delega.
Pertanto sono arrivato alla conclusione che chi vive da solo
farebbe meglio a dare subito disposizioni appropriate.
Se qualcuno ha altri consigli e suggerimenti, vi sto leggendo.
SP
ponziopilato
2010-01-26 15:07:49 UTC
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Infine, Ponziopilato avrà ragione sul piano legale, ma devo dirgli che ho
trovato il suo tono un po' offensivo, visto che il destinatario in
questione non è andato via in vacanza o per un ricovero previsto, ma
invece ha subito un colpo apoplettico con danni fisici e cerebrali, cosa
piuttosto difficile da prevedere, e ovviamente è impossibile provvedere
_dopo_ nel modo che lui ha suggerito, tanto più che non avevamo nessun
motivo di immaginare che qualcuno volesse inviargli una raccomandata. A
parte tutto, poi, il destinatario non è più in grado di firmare nessuna
delega. Pertanto sono arrivato alla conclusione che chi vive da solo
farebbe meglio a dare subito disposizioni appropriate.
Se qualcuno ha altri consigli e suggerimenti, vi sto leggendo.
SP
offensivo? non era mia intenzione
in ogni caso non è che se uno muore in un incidente o anche nel caso tuo
nessuno può più toccare nulla, la legge prevede i rimedi per i casi in
questione, si presenta il certificato di morte, nei casi estremi, ci si fa
nominare come tutore.. nessuno può prevedere l'incidente o la malattia
improvvisa ma si sa che la gente normalmente ha rapporti con l'esterno e si
può pensare che arrivi posta e provvedere in merito..
io mi riferivo solo alla cosa "non ha effetti" e non è vero che non ne ha..

saluti
Lorenz
2010-01-26 10:03:23 UTC
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Post by Gabriele
Non ha effetti.
la tua risposta non ha effetti positivi per l'OP-

L.
Gabriele
2010-01-25 23:13:48 UTC
Permalink
Sono nuovo in questo news group e pertanto chiedo scusa a tutti nel caso
che la questione sia già stata affrontata 274 volte o la risposta si
trovi nelle FAQ. (A proposito, dove le trovo?)
Nella cassetta delle lettere viene messo un avviso relativo alla
raccomandata n. 6075xxxxxxx-x (varie cifre e lettere). Il destinatario è
in lungodegenza.
Una parente trova l'avviso due mesi dopo e va all'ufficio postale
indicato nell'avviso. A parte il dubbio se gliel'avrebbero consegnata,
dato che lei non è il destinatario, le dicono solo che dopo 30 giorni
hanno rispedito la raccomandata al mittente e che dal numero scritto
sull'avviso non sanno dirle chi potrebbe averla spedita. Risultato: la
raccomandata risulta non consegnata e priva di effetto o può avere
comunque degli effetti?
Non ha effetti.
Walter Rossi
2010-01-27 10:00:55 UTC
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Post by Gabriele
Non ha effetti.
Ad Abundantiam
La Corte Costituzionale nella recentissima sentenza n. 3/2010, ha
dichiarato che nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di
rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica effettuata
in base a quanto previsto dall’articolo 140 c.p.c., viene perfezionata
con il ricevimento della raccomandata e non solo con la semplice
spedizione, stabilendo che gli eventuali “termini di una notifica si
perfezionano, per il destinatario della medesima, con la spedizione
della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della
stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.


La Consulta indica che “Nell’attuale sistema normativo si è dunque
verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di
perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina
legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato
art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza
nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento
notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di
effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono
assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se
anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale
il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei
confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla
sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la
ricezione della raccomandata, da allegare all’atto notificato, o in
vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o
anticipati medio tempore verificatisi (Corte di Cassazione, Sezioni
unite, sentenza 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova
dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte
di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2008, n. 627)”.

Con tale pronuncia, non è più condivisibile il precedente orientamento
giurisprudenziale (sentenza 627/2008) secondo cui per venire incontro
alle esigenze di celerità del processo si riteneva onere del
destinatario attivarsi per risolvere i problemi dovuti ad una assenza
prolungata dal domicilio. Pertanto, in base alla decisione presa dai
giudici, per il destinatario della notifica il perfezionamento viene
differito al momento del ricevimento o al decimo giorno successivo al
recapito, se non viene curato il ritiro per compiuta giacenza.

Infine si menziona che la produzione dell’avviso di ricevimento del
plico è richiesta esclusivamente in funzione della prova
dell’intervenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009,
n. 11331).

*****************************************************

"Dovremmo dire al padrone di casa di togliere il nome dalla cassetta
delle lettere? "
Se pensa di ricevere altra posta lo sconsiglio vivamente. Peraltro
Poste Italiane offre un servizio di recapito di tutta la
corrispondenza in caso di trasloco.

Cordialmente

Walter Rossi

GREEN GRASS
2010-01-26 01:40:50 UTC
Permalink
Risultato: la raccomandata risulta non consegnata e priva di effetto o può
avere comunque degli effetti?
Ce li ha sicuramente.
In it.diritto.internet mi hanno detto che "Il mittente sanno chi è e al
destinatario possono dirlo. Tutte le raccomandate sono registrate con
mittente e destinatario."
Se le cose stanno così, perché l'impiegato delle Poste non ha voluto dirlo
alla mia parente? Disposizioni a tutela della privacy o paura di
affaticarsi troppo andando a scartabellare nel registro?
Potrebbe avere maggior fortuna ritornando a quell'Ufficio postale con
l'avviso originario, anche se ormai sono passati 5 mesi? Una volta che
sappiamo chi è il mittente, possiamo almeno cercare di scoprire cosa
voleva.
Sinceramente non so se le Poste abbiano questi dati. Credo che sappiano
sicuramente da quale ufficio postale è stata inviata, ma dubito fortemente
che abbiano i dati del mittente.
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