Mi sebrava superfluo trascrivere tutta la legge comunque:
L128/04
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle
seguenti: "per trarne profitto....."
e' punto, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 ?uro a 15.322 ?uro chiunque per
trarne profitto:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento;
Quindi si deve intendere una violazione della norma l'uso difforme della
copia registrata che in violazione alla legge viene utilizzata per scopi
commerciali o meglio (come dice la legge) per trarne profitto. Esempio molto
pratico, registro un film poi lo cedo a terzi (attenzione terzi estranei
alla famiglia) e lo vendo o più meramente (concetto di profitto) in cambio
di prestazioni e servizi che avrebbero un costo (do' il film ed invece dei
soldi mi pagano il ristorante).
Per quanto attiene i diritti non dimenticate le novità introdotto dal
Decreto legislativo 68 del 2003 il quale ha introdotto un balzello sui
supporti per registrazione vergini e sugli apparati di registrazione proprio
per assorbire virtualmente i diritti di registrazione:
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche' i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed
esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di
videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso e' costituito, per
gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato
dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali
e' calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti
a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero,
qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i
supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti
digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di
fonogrammi o videogrammi, il compenso e' costituito da una somma commisurata
alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190
e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori
degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 . Per la determinazione
del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonche' della diversa incidenza
della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto
ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma
1. I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,
e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi
o dei supporti di registrazione.
Pur vero che i diritti in capo all'evento sono a carico di chi li trasmette
ma l'utente finale acquisisce il dirtto a effettuarne una copia per se
pagando a sua volta il diritto virtualmente acquistando cd/dvd ecc con una
imposta relativa ai diritti. Su questo articolo sono in corso numerose
diatribe proprio perche' molte persone hanno mosso eccezione di
costituzionalità in quanto non è detto che ognuno compra cd dvd e
registratori per registrare dalla televisione, ma anche salvare dei dati
informatici propri (che non hanno nulla a che vedere con i diritti, almeno
per l'aspetto di cui stiamo parlando) ne tanto meno sono dovuti
dall'autore stesso (esempio il filmino di matrimonio di nostra figlia).
Inoltre lo stesso decreto ha ribadito il concetto di riproduzione per uso
personale introducendo l'articolo 71sexies:
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di
fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale
costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli
articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando
l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater
ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base di accordi contrattuali.
Saluti Gianni
Post by aldiuPost by Gianni e Soni@Il reato si configura quando si concretizza una fattispecie del 171 per uso
di profitto, se la registrazione è ad uso domestico e per di
piu tu nei hai pagato i diritti vedendolo in tv quale sarebbe la violazione?
1) il 171 non parla di profitto, forse ti confondi con il 171.bis e ter
2) lo spettatore non ha pagato nessun diritto
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