Discussione:
Donazioni all'amante e o.n. al convivente.
(troppo vecchio per rispondere)
Giovanni Morrone
2007-05-01 15:46:48 UTC
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Le somme di denaro, che un coniuge, in costanza di matrimonio,
elargisce al soggetto con cui vive una relazione extraconiugale, non
costituiscono adempimento di obbligazione naturale, né donazioni
remuneratorie, ma donazioni nulle in mancanza di forma legale.
Trib. Verona, 15/11/1991
PARTI IN CAUSA
Dal Cortivo C. Molesini
FONTE
Nuovo Dir., 1992, 525, nota di SANTARSIERE

Mi chiedo, a questo punto, la ragione della ripetibilità.

Difatti, posto che con la relazione extraconiugale si consuma un
illecito (perché rappresenta la violazione di uno dei doveri stabiliti
dall'art. 143 cc nascenti dal matrimonio di uno dei protagonisti del
rapporto), la prestazione è sicuramente contraria al buon costume.

Tale è certamente la condotta del fedifrago che distrae somme dalla
propria famiglia per godere dei favori dell'amante.

E allora dovrebbe essere irripetibile ai sensi dell'art. 2035 cc,
(secondo cui chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche
per parte sua, costituisca un'offesa al buon costume non può ripetere
quanto ha pagato) superando anche il limite della assenza di forma ad
substantiam dell'atti pubblico prevista in tema di donazioni.

In sostanza, dal punto di vista descrittivo si verifica nei seguenti
casi la stessa situazione. Infatti le attribuzioni patrimoniali fatte
al convivente in una famiglia di fatto sono considerate obbligazioni
naturali (per il particolare vincolo di solidarietà ed assistenza
insito in queste formazioni sociali) e quindi irripetibili ai sensi
dell'articolo 2034 del codice civile. Ma parimenti irripetibili sono
anche, ma per ragioni opposte, le attribuzioni patrimoniali
qualificabili come donazioni ex art. 769 cc fatte all'amante da parte
di un fedigrafo, perché appunto contrarie al buon costume ai sensi
dell'articolo 2035.

Cosa secondo voi non torna ?

GM
f***@hotmail.it
2007-05-01 18:40:06 UTC
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Post by Giovanni Morrone
Le somme di denaro, che un coniuge, in costanza di matrimonio,
elargisce al soggetto con cui vive una relazione extraconiugale, non
costituiscono adempimento di obbligazione naturale, né donazioni
remuneratorie, ma donazioni nulle in mancanza di forma legale.
Trib. Verona, 15/11/1991
PARTI IN CAUSA
Dal Cortivo C. Molesini
FONTE
Nuovo Dir., 1992, 525, nota di SANTARSIERE
Mi chiedo, a questo punto, la ragione della ripetibilità.
Difatti, posto che con la relazione extraconiugale si consuma un
illecito (perché rappresenta la violazione di uno dei doveri stabiliti
dall'art. 143 cc nascenti dal matrimonio di uno dei protagonisti del
rapporto), la prestazione è sicuramente contraria al buon costume.
Davvero? Nel 2007?
Giovanni Morrone
2007-05-01 18:47:12 UTC
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Post by f***@hotmail.it
Post by Giovanni Morrone
Difatti, posto che con la relazione extraconiugale si consuma un
illecito (perché rappresenta la violazione di uno dei doveri stabiliti
dall'art. 143 cc nascenti dal matrimonio di uno dei protagonisti del
rapporto), la prestazione è sicuramente contraria al buon costume.
Davvero? Nel 2007?
Beh, direi di si. Se cornifichi tua moglie violi il dovere di fedeltà
imposto dall'art. 143 cc (che mi pare vigente, o no?) ed è ragione per
imputare l'eventuale intollerabilità della convivenza ai fini della
separazione ex art. 151 cc...

Direi che qui l'immoralità è in re ipsa, visto che si tratta anche di
un illecito civilistico inerente il costume sessuale.

GM
Pierrot Le Fou
2007-05-02 13:53:59 UTC
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Post by Giovanni Morrone
Direi che qui l'immoralità è in re ipsa, visto che si tratta anche di
un illecito civilistico inerente il costume sessuale.
A voler cavillare l'amante non è soltanto la compagna di letto
extraconiugale.
Quel che non torna, comunque, è che l'elargizione di denaro o beni non è
che una liberalità la cui causa non è altro che un vincolo affettivo.
IMHO la ripetibilità è dubbia non perché contro il buon costume,
considerato che fare un regalo a chi si vuol bene non rientra
ragionevolmente fra gli atti contrari al buon costume, ma perché a
ragionar così si finirebbe per poter ripetere qualunque cosa (si pensi
ad esempio a quanti soldi se ne vanno solo in regali a figli, nipoti,
amici e parenti vari).
Naturalmente il mio è un parere "a libri chiusi".
Giovanni Morrone
2007-05-02 15:02:57 UTC
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Post by Pierrot Le Fou
Post by Giovanni Morrone
Direi che qui l'immoralità è in re ipsa, visto che si tratta anche di
un illecito civilistico inerente il costume sessuale.
A voler cavillare l'amante non è soltanto la compagna di letto
extraconiugale.
Quel che non torna, comunque, è che l'elargizione di denaro o beni non è
che una liberalità la cui causa non è altro che un vincolo affettivo.
Che l'attribuzione di denaro all'amante con la quale si intrattiene
una relazioe adulterina si possa qualificare come liberalità non c'è
dubbio.

La scelta dell'interprete di escludere la presenza di un "dovere
morale o sociale" il quale - a vari livelli - avrebbe dato una diversa
qualificazione all'atto attributivo (o come motivi eccezionalmente
rilevati del negozio donativo - segnatamente come donazione
rimuneratoria o liberalità d'uso - o come autonoma causa -
obbligazione naturale -) è orientata proprio nel senso, a mio avviso,
di eslcudere le condizioni "di favore" del beneficiario in
considerazione del particolare regime cui (a seconda delle diverse
qualificazioni che si correlano ciascuna ad una diversa intensità del
dovere non giuridico) la legge sottopone le altre fattispecie. Si
pensi per esempio alla revocatoria semplice o a quella fallimentare, o
alla riunione fittizia, o alla stessa forma (solenne dell'atto
pubblico se si tratta di donazioni, libera se si tratta di liberalità
d'uso o di obbligazioni naturali).

Tanto è vero che anche somme ingenti al partner in una famiglia di
fatto non sono ripetibili anche se prestate in assenza di forma
solenne, proprio perché non sono donazioni, non sono liberalità, ma
espressione di doveri morali e sociali rilevanti, elargite in costanza
di una formazione sociale (quello della famiglia di fatto) protetta ex
art. 2 Cost..

Ma se la famiglia di fatto tale può denominarsi quando essa si
atteggia con tutti i caratteri (chiamiamoli audacemete) "esterni"
della famiglia giuridica, mancando però l'atto negoziale matrimoniale,
non così la relazione adulterina che è invece una relazione illecita.

Quindi quello che è obbligazione naturale con il partner in costanza
di rapporto parafamiliare e cioè continuo, ininterrotto, pacifico e
pubblico (non a caso appaiono gli elementi dell'usucapione della
proprietà. La rilevanza della famiglia di fatto nella Roma antica
passava proprio per l'usus maritalis. Corsi e ricorsi storici
vichiani) e che giustifica la dazione in assenza di forme solenni, non
lo è per l'amante del fedifrago, perché non sussiste (come giustamente
ha rilevato il giudice) alcun "dovere morale o sociale", neppure lato
(a scopo di rimunerazione), cosicché si tratta di donazione pura.

Che se non fatta per atto pubblico è nulla.

Benissimo.

Il fatto paradossale, è però, che la normale ripetizione dell'indebito
che deriva dalla nullità contrattuale (che poi è dove vogliono andare
a parare i giudici, condivisibilmente dal punto di vista "morale"),
non opera tutte le volte che le parti concludono per un motivo (ancora
una volta il motivo è rilevante, nei contratti di donazione) contrario
al buon costume, come in questo caso (2035 cc).

Con la conseguenza che il contratto di donazione nullo all'amante per
goderne i favori non legittima l'azione di ripetizione dell'indebito.
Post by Pierrot Le Fou
IMHO la ripetibilità è dubbia non perché contro il buon costume,
considerato che fare un regalo a chi si vuol bene non rientra
ragionevolmente fra gli atti contrari al buon costume,
Scusa se faccio una donazione alla prostituta a scopo
(soggettivamente) rimuneratorio (nel senso che so benissimo che tale
non verrebbe qualificata dal giudice) per le attenzioni particolari
che mi ha prestato durante una serie di amplessi amorosi, non è questo
uno scopo lecito, ma contrario al buon costume ?
Post by Pierrot Le Fou
ma perché a
ragionar così si finirebbe per poter ripetere qualunque cosa (si pensi
ad esempio a quanti soldi se ne vanno solo in regali a figli, nipoti,
amici e parenti vari).
Non capisco cosa c'entri. Bisogna vedere appunto quali sono le ragioni
che si accompagnano alle attribuzioni, quale è la loro entità, ecc...
Successivamente operare una qualificazione in una delle categorie
previste dal Codice e applicarne la relativa disciplina. Per esempio
il nonno che regala 100 euro al nipote per il compleanno - posto che
non sia un poveraccio con la pensione sociale - farà una liberalità
d'uso (770 c. 2 cc).
Post by Pierrot Le Fou
Naturalmente il mio è un parere "a libri chiusi".
Beh, anche il mio è estemporaneo (i libri però, ammetto, li ho aperti
qualche giorno prima :-) )

GM
Pierrot Le Fou
2007-05-03 21:56:45 UTC
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Giovanni Morrone wrote:
[cut]
Post by Giovanni Morrone
Con la conseguenza che il contratto di donazione nullo all'amante per
goderne i favori non legittima l'azione di ripetizione dell'indebito.
Quel che io contesto è per l'appunto la visione contrattualistica del
rapporto con l'amante, l'approccio per cui questo rapporto sia uno
scambio do ut des mi sembra ben lungi dall'essere soddisfacente.
Post by Giovanni Morrone
Post by Pierrot Le Fou
IMHO la ripetibilità è dubbia non perché contro il buon costume,
considerato che fare un regalo a chi si vuol bene non rientra
ragionevolmente fra gli atti contrari al buon costume,
Scusa se faccio una donazione alla prostituta a scopo
(soggettivamente) rimuneratorio (nel senso che so benissimo che tale
non verrebbe qualificata dal giudice) per le attenzioni particolari
che mi ha prestato durante una serie di amplessi amorosi, non è questo
uno scopo lecito, ma contrario al buon costume ?
Il punto è che non c'entra niente la prostituta, per il semplice motivo
che con la prostituta ci vai e basta, con l'amante hai un rapporto
personale stabile, magari ne sei pure innamorato.
Post by Giovanni Morrone
Post by Pierrot Le Fou
ma perché a
ragionar così si finirebbe per poter ripetere qualunque cosa (si pensi
ad esempio a quanti soldi se ne vanno solo in regali a figli, nipoti,
amici e parenti vari).
Non capisco cosa c'entri. Bisogna vedere appunto quali sono le ragioni
che si accompagnano alle attribuzioni, quale è la loro entità, ecc...
Successivamente operare una qualificazione in una delle categorie
previste dal Codice e applicarne la relativa disciplina. Per esempio
il nonno che regala 100 euro al nipote per il compleanno - posto che
non sia un poveraccio con la pensione sociale - farà una liberalità
d'uso (770 c. 2 cc).
Lancio un'altra ipotesi: e se si trattasse di donazioni di modico valore?
Giovanni Morrone
2007-05-03 23:48:12 UTC
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Post by Pierrot Le Fou
[cut]
Post by Giovanni Morrone
Con la conseguenza che il contratto di donazione nullo all'amante per
goderne i favori non legittima l'azione di ripetizione dell'indebito.
Quel che io contesto è per l'appunto la visione contrattualistica del
rapporto con l'amante, l'approccio per cui questo rapporto sia uno
scambio do ut des mi sembra ben lungi dall'essere soddisfacente.
Il rapporto (inteso come relazione sessuale) con l'amante non ha
matrice contrattualistica, l'attribuzione patrimoniale, però deve
avere una causa giustificativa, perché tutte le attribuzioni
patrimoniali sono regolate dal diritto.

Il diritto si può disinteressare dei sentimenti con l'amante, ma non
certo rinunciare a qualificare i rapporti patrimoniali con la stessa.
Ed in questa qualificazione quattro sono le categorie in cui può
inserire un atto a titolo gratuito di quel tipo: donazione, donazione
rimuneratoria, liberalità d'uso o obbligazione naturale.
Post by Pierrot Le Fou
Post by Giovanni Morrone
Post by Pierrot Le Fou
IMHO la ripetibilità è dubbia non perché contro il buon costume,
considerato che fare un regalo a chi si vuol bene non rientra
ragionevolmente fra gli atti contrari al buon costume,
Scusa se faccio una donazione alla prostituta a scopo
(soggettivamente) rimuneratorio (nel senso che so benissimo che tale
non verrebbe qualificata dal giudice) per le attenzioni particolari
che mi ha prestato durante una serie di amplessi amorosi, non è questo
uno scopo lecito, ma contrario al buon costume ?
Il punto è che non c'entra niente la prostituta, per il semplice motivo
che con la prostituta ci vai e basta, con l'amante hai un rapporto
personale stabile, magari ne sei pure innamorato.
Non vedo a quale titolo possa rilevare l'esistenza di un rapporto
stabile con l'amante o l'eventuale innamoramento, ai fini di una
diversa qualificazione dell'attribuzione come qualcosa di diverso
dalla donazione.
Post by Pierrot Le Fou
Post by Giovanni Morrone
Post by Pierrot Le Fou
ma perché a
ragionar così si finirebbe per poter ripetere qualunque cosa (si pensi
ad esempio a quanti soldi se ne vanno solo in regali a figli, nipoti,
amici e parenti vari).
Non capisco cosa c'entri. Bisogna vedere appunto quali sono le ragioni
che si accompagnano alle attribuzioni, quale è la loro entità, ecc...
Successivamente operare una qualificazione in una delle categorie
previste dal Codice e applicarne la relativa disciplina. Per esempio
il nonno che regala 100 euro al nipote per il compleanno - posto che
non sia un poveraccio con la pensione sociale - farà una liberalità
d'uso (770 c. 2 cc).
Lancio un'altra ipotesi: e se si trattasse di donazioni di modico valore?
Noo... Sarebbe come dire che è socialmente invalso l'uso di fare i
regali all'amante come si fanno i regali di compleanno agli amici o si
portano i cannoli o la bottiglia di vino quando ti invitano a pranzo.

Mi permetto di citare a proposito:
Cass. civ. Sez. II 24.11.1998 n. 11894 in Vita Notar., 1999, 1216
"Un'elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la
prosecuzione di una convivenza, non è assimilabile alla liberalità
d'uso, caratterizzata dal fatto che colui che la compie intende
osservare un uso, cioè adeguarsi ad un costume vigente nell'ambiente
sociale d'appartenenza, costume che determina anche la misura
dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle
parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni
economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare
un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie".
Pierrot Le Fou
2007-05-04 12:44:24 UTC
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Post by Giovanni Morrone
Post by Pierrot Le Fou
Quel che io contesto è per l'appunto la visione contrattualistica del
rapporto con l'amante, l'approccio per cui questo rapporto sia uno
scambio do ut des mi sembra ben lungi dall'essere soddisfacente.
Il rapporto (inteso come relazione sessuale) con l'amante non ha
matrice contrattualistica, l'attribuzione patrimoniale, però deve
avere una causa giustificativa, perché tutte le attribuzioni
patrimoniali sono regolate dal diritto.
Dimentichi che il principio non va applicato in maniera autoritaria:
ognuno con i propri soldi può far quello che vuole, mica c'è bisogno di
un'autorizzazione scritta per utilizzare il denaro per fare x piuttosto
che z.
La circolazione dei beni infatti viene controllata solo sucessivamente
ed "in subordine", se vi fosse invece la volontà di accertare
preventivamente sempre e comunque ogni passaggio di beni persino
prendere l'autobus diventerebbe un'impresa epica.
Post by Giovanni Morrone
Il diritto si può disinteressare dei sentimenti con l'amante, ma non
certo rinunciare a qualificare i rapporti patrimoniali con la stessa.
Mi risulta difficile distinguere le due cose, avere l'amante può essere
moralmente condivisibile o meno (io non lo considero corretto ad
esempio), ma giuridicamente non ritengo sia giusto né sensato chiedere
conto e ragione della vita privata altrui senza mettere dei precisi paletti.

[cut]
Post by Giovanni Morrone
Post by Pierrot Le Fou
Il punto è che non c'entra niente la prostituta, per il semplice motivo
che con la prostituta ci vai e basta, con l'amante hai un rapporto
personale stabile, magari ne sei pure innamorato.
Non vedo a quale titolo possa rilevare l'esistenza di un rapporto
stabile con l'amante o l'eventuale innamoramento, ai fini di una
diversa qualificazione dell'attribuzione come qualcosa di diverso
dalla donazione.
Non hai capito: non ha il minimo fondamento nel discorso il paragone
prostituta-amante, è un'analogia totalmente sballata.

[cut]
Post by Giovanni Morrone
Post by Pierrot Le Fou
Lancio un'altra ipotesi: e se si trattasse di donazioni di modico valore?
Noo... Sarebbe come dire che è socialmente invalso l'uso di fare i
regali all'amante come si fanno i regali di compleanno agli amici o si
portano i cannoli o la bottiglia di vino quando ti invitano a pranzo.
E allora? Facciamo questione giuridiche complicate ed iperuraniche al
solo scopo di criminalizzare l'amante cattiva? La brutta puttana
rovina-famiglie?
Sono sicuro di no.
La lettera dell'art. 783 c.c. mi sembra limpida: "modico valore" +
"tradizione".
Se io ho un patrimonio di 15 miliardi di euro e regalo a Caia 150 euro,
il semplice raffronto aritmetico basta.
I motivi per cui faccio il regalo (è la mia amante, è una mia amica che
ne ha bisogno per far riparare la macchina tamponata senza farlo sapere
ai suoi, et cetera) sono cavoli miei.
Del resto la fattispecie non prevede specificazioni psicologiche
(giustamente, voglio vedere il giudice che accerta qual'era il mio
pensiero in quel momento...usa il pendolino o la boccia dei pesci?).
Post by Giovanni Morrone
Cass. civ. Sez. II 24.11.1998 n. 11894 in Vita Notar., 1999, 1216
"Un'elargizione di gioielli fatta allo scopo di consentire la
prosecuzione di una convivenza, non è assimilabile alla liberalità
d'uso, caratterizzata dal fatto che colui che la compie intende
osservare un uso, cioè adeguarsi ad un costume vigente nell'ambiente
sociale d'appartenenza, costume che determina anche la misura
dell'elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle
parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni
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Post by Giovanni Morrone
economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare
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Post by Giovanni Morrone
un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi la compie".
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Appunto.
Bisogna andare a guardare il rapporto fra patrimonio e somma elargita.
E' una questione economica più che sulle supposte qualità della persona
(amante, amica, parente alla lontana, socia di circolo ricreativo, socia
d'affari e così via).

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