Giovanni Morrone
2007-05-01 15:46:48 UTC
Le somme di denaro, che un coniuge, in costanza di matrimonio,
elargisce al soggetto con cui vive una relazione extraconiugale, non
costituiscono adempimento di obbligazione naturale, né donazioni
remuneratorie, ma donazioni nulle in mancanza di forma legale.
Trib. Verona, 15/11/1991
PARTI IN CAUSA
Dal Cortivo C. Molesini
FONTE
Nuovo Dir., 1992, 525, nota di SANTARSIERE
Mi chiedo, a questo punto, la ragione della ripetibilità.
Difatti, posto che con la relazione extraconiugale si consuma un
illecito (perché rappresenta la violazione di uno dei doveri stabiliti
dall'art. 143 cc nascenti dal matrimonio di uno dei protagonisti del
rapporto), la prestazione è sicuramente contraria al buon costume.
Tale è certamente la condotta del fedifrago che distrae somme dalla
propria famiglia per godere dei favori dell'amante.
E allora dovrebbe essere irripetibile ai sensi dell'art. 2035 cc,
(secondo cui chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche
per parte sua, costituisca un'offesa al buon costume non può ripetere
quanto ha pagato) superando anche il limite della assenza di forma ad
substantiam dell'atti pubblico prevista in tema di donazioni.
In sostanza, dal punto di vista descrittivo si verifica nei seguenti
casi la stessa situazione. Infatti le attribuzioni patrimoniali fatte
al convivente in una famiglia di fatto sono considerate obbligazioni
naturali (per il particolare vincolo di solidarietà ed assistenza
insito in queste formazioni sociali) e quindi irripetibili ai sensi
dell'articolo 2034 del codice civile. Ma parimenti irripetibili sono
anche, ma per ragioni opposte, le attribuzioni patrimoniali
qualificabili come donazioni ex art. 769 cc fatte all'amante da parte
di un fedigrafo, perché appunto contrarie al buon costume ai sensi
dell'articolo 2035.
Cosa secondo voi non torna ?
GM
elargisce al soggetto con cui vive una relazione extraconiugale, non
costituiscono adempimento di obbligazione naturale, né donazioni
remuneratorie, ma donazioni nulle in mancanza di forma legale.
Trib. Verona, 15/11/1991
PARTI IN CAUSA
Dal Cortivo C. Molesini
FONTE
Nuovo Dir., 1992, 525, nota di SANTARSIERE
Mi chiedo, a questo punto, la ragione della ripetibilità.
Difatti, posto che con la relazione extraconiugale si consuma un
illecito (perché rappresenta la violazione di uno dei doveri stabiliti
dall'art. 143 cc nascenti dal matrimonio di uno dei protagonisti del
rapporto), la prestazione è sicuramente contraria al buon costume.
Tale è certamente la condotta del fedifrago che distrae somme dalla
propria famiglia per godere dei favori dell'amante.
E allora dovrebbe essere irripetibile ai sensi dell'art. 2035 cc,
(secondo cui chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche
per parte sua, costituisca un'offesa al buon costume non può ripetere
quanto ha pagato) superando anche il limite della assenza di forma ad
substantiam dell'atti pubblico prevista in tema di donazioni.
In sostanza, dal punto di vista descrittivo si verifica nei seguenti
casi la stessa situazione. Infatti le attribuzioni patrimoniali fatte
al convivente in una famiglia di fatto sono considerate obbligazioni
naturali (per il particolare vincolo di solidarietà ed assistenza
insito in queste formazioni sociali) e quindi irripetibili ai sensi
dell'articolo 2034 del codice civile. Ma parimenti irripetibili sono
anche, ma per ragioni opposte, le attribuzioni patrimoniali
qualificabili come donazioni ex art. 769 cc fatte all'amante da parte
di un fedigrafo, perché appunto contrarie al buon costume ai sensi
dell'articolo 2035.
Cosa secondo voi non torna ?
GM