andrea
2004-09-29 12:45:04 UTC
Vorrei esporre ai lettori del ng il seguente problema, nella speranza
di avere qualche "lume" in proposito.
Il fatto.
Sono proprietario di un appezzamento di terreno, collegato alla
pubblica via da passaggio carrabile, sul quale, oltre alla mia
abitazione, è sita anche quella dei miei vicini, che acquistarono,
oltre ad un piccolo appezzamento di terreno, da mio padre alcuni anni
fa.
Poichè, all'epoca, tale passaggio era l'unico che consentiva l'accesso
alla pubblica via per il fondo alienato, fu costituita servitù di
transito pedonale e carrabile, a favore di esso, sottoponendo tale
servitù alla condizione risolutiva dell'avvenuta concessione da parte
del Comune del permesso per l' "accesso diretto" dalla pubblica via ai
beni acquistati dai miei vicini.
Loro hanno effettivamente presentato richiesta di permesso per la
realizzazione di un accesso carrabile, ma gli è stato negato
(presumibilmente, - non ne sono certo poichè non mi ha comunicato
nulla -, perchè il muro di cinta ha valore storico paesaggistico),
mentre è stato loro concesso un passaggio pedonale di circa un metro -
un metro e mezzo, che loro hanno effettivamente realizzato e che
costituisce l'ingresso per la loro abitazione, con tanto di campanello
e cassetta della posta.
Ho chiesto loro di riconoscere l'avvenuto avveramento della condizione
risolutiva che estingue la servitù di passaggio sul mio fondo, ma loro
obiettano che, poichè fu concessa servitù di transito carrabile, tale
rimane fino a che anche loro possano avere un autonomo passaggio
carrabile.
A me pare che il passaggio, se pur semplicemente pedonale, sia un
"accesso diretto" sulla pubblica via e quindi vorrei insistere nella
mia posizione.
Ho sentito un parere di un legale che mi darebbe ragione e penso che
andremo in causa.
Voi che ne pensate?
Un grazie anticipato a tutti coloro che si prenderanno la briga di
rispondere.
A me pare che
di avere qualche "lume" in proposito.
Il fatto.
Sono proprietario di un appezzamento di terreno, collegato alla
pubblica via da passaggio carrabile, sul quale, oltre alla mia
abitazione, è sita anche quella dei miei vicini, che acquistarono,
oltre ad un piccolo appezzamento di terreno, da mio padre alcuni anni
fa.
Poichè, all'epoca, tale passaggio era l'unico che consentiva l'accesso
alla pubblica via per il fondo alienato, fu costituita servitù di
transito pedonale e carrabile, a favore di esso, sottoponendo tale
servitù alla condizione risolutiva dell'avvenuta concessione da parte
del Comune del permesso per l' "accesso diretto" dalla pubblica via ai
beni acquistati dai miei vicini.
Loro hanno effettivamente presentato richiesta di permesso per la
realizzazione di un accesso carrabile, ma gli è stato negato
(presumibilmente, - non ne sono certo poichè non mi ha comunicato
nulla -, perchè il muro di cinta ha valore storico paesaggistico),
mentre è stato loro concesso un passaggio pedonale di circa un metro -
un metro e mezzo, che loro hanno effettivamente realizzato e che
costituisce l'ingresso per la loro abitazione, con tanto di campanello
e cassetta della posta.
Ho chiesto loro di riconoscere l'avvenuto avveramento della condizione
risolutiva che estingue la servitù di passaggio sul mio fondo, ma loro
obiettano che, poichè fu concessa servitù di transito carrabile, tale
rimane fino a che anche loro possano avere un autonomo passaggio
carrabile.
A me pare che il passaggio, se pur semplicemente pedonale, sia un
"accesso diretto" sulla pubblica via e quindi vorrei insistere nella
mia posizione.
Ho sentito un parere di un legale che mi darebbe ragione e penso che
andremo in causa.
Voi che ne pensate?
Un grazie anticipato a tutti coloro che si prenderanno la briga di
rispondere.
A me pare che