Post by GiovannaSono stata alla ricerca disperata per un biglietto per il concerto di
vasco ma è stato impossibile e sono stata costretta a comprarlo da un
bagarino a 2 volte il prezzo normale....la cosa mi ha fatto
incredibilmente arrabbiare ma ancor di più mi ha fatto arrabbiare il
fatto che non sono riuscita a trovare una legge che condanna i
bagarini, forse solo fiscalmente possono essere perseguiti(non ho idea
in che misura).
Possiibile che non esiste una legge italiana che persegue i bagarini?
Esiste? quel'è, avrei tanta voglia di fare una denuncia..
Grazie a chi mi aiuterà...
Giovanna
Se ci fosse una legge che condanna i "bagarini", quella esistente
porterebbe anche alla condanna di chi acquista. In un caso simile un tizio
era stato appunto denunciato per aver comprato biglietti da personaggi
sospetti. Il tizio ha dovuto giungere in cassazione (spendendo parecchio)
per sentire questa decisione:
"D.C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data
05/10/2005 con la quale il Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto lo
condannava alla pena di Euro 30,00 di ammenda ritenendolo responsabile del
reato previsto e punito dall'art. 712 c.p. avendo egli "incautamente
acquistato da un "bagarino" per il prezzo di L. 50.000 n 2 biglietti di
Tribuna numerata per la partita di calcio Taranto-Chieti, risultati di
provenienza illecita". A sostegno del ricorso deduce la violazione dell'art.
606 c.p.p., lett. e) per manifesta illogicità della motivazione anche in
relazione alla corretta applicazione dell'art. 712 c.p.. In proposito,
rileva che l'attività dei "bagarini" si concretizza normalmente nel
preventivo lecito acquisto di un numero elevato di biglietti da rivendere a
quei soggetti che, giunti presso gli impianti sportivi ed essendo nella
impossibilità di rivolgersi alla biglietteria, per essere giunti in ritardo
ovvero perchè i biglietti sono ormai esauriti, non potrebbero altrimenti
assistere alla manifestazione in atto. Chiede, pertanto, l'annullamento
della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Ed, invero, emerge dal testo del provvedimento impugnato la circostanza che
il medesimo Giudice, mentre per un verso ha ritenuto che l'imputato avesse
riferito la veridicità dei fatti "asserendo che arrivato in ritardo e non
essendo più disponibili i biglietti alla biglietteria si era, appunto,
rivolto al "bagarino", dal quale aveva acquistato il predetto biglietto per
la somma di L. 50.000 circa", per altro verso ha ritenuto che tale condotta
integrasse il reato di cui all'art. 712 c.p., essendo "notoria la
provenienza di siffatta tipologia di biglietti non già per i canali rituali
ed ordinari, ma a seguito di frequenti fatti di previo accaparramento degli
stessi sovente a seguito di fatti di procacciamento (da parte di coloro che
offrono in vendita) sicuramente non legittimi e, dunque, idonei ad
ingenerare in chi acquista il dubbio sulla provenienza da reato delle cose
offerte". Tale motivazione, oltre, ad essere illogica e contraddittoria, è
palesemente erronea non si riuscendosi a comprendere perchè il
procacciamento di biglietti da parte dei bagarini si sostanzi in un fatto
"sicuramente non legittimo", e non si comprende perchè i due biglietti in
questione siano da ritenere di provenienza illecita.
In sostanza, della sentenza impugnata non risulta alcun elemento che
consenta di individuare un reato presupposto dal quale possano provenire i
biglietti.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perchè
il fatto non costituisce reato."