Post by patty77il nuovo codice sulla protezione dei dati personali consente l'uso
degli stessi senza autorizzazione solo per fini "domestici". In tutti
gli altri casi necessario il consenso scritto.
Decreto Legislativo n.196/2003 articolo 24 "Casi nei quali può essere
effettuato il trattamento senza consenso" .
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per
la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire
un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente
con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa
ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di
cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.