Post by Flavia ReniNon potresti darmi qualche riferimento normativo piu' preciso.
Grazie
Flavia
Guarda, purtroppo è come mi ricordavo.
Infatti il DM 14/01/2004 prevede che non vi sia possibilità di
compensazione (quindi rimborso) per quanto versato a titolo di oblazione.
Per comodità, visto che si tratta di poche righe, ti riporto il testo
del decreto.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 gennaio 2004
Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione
degli illeciti edilizi.
(G.U. n. 14 del 19-1-2004)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
recante norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;
Visto l'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con
il quale e' stabilito, tra l'altro, che la domanda relativa alla
definizione dell'illecito edilizio sia corredata dall'attestazione del
pagamento dell'oblazione;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che
prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro,
modalita' di riscossione, di entrate anche di natura non tributaria;
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che
prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale
compensazione, delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo;
Considerato che la predetta oblazione si configura come entrata di
natura non tributaria;
Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalita' di riscossione
della predetta oblazione;
Decreta:
Art. 1.
Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione
degli illeciti edilizi
1. Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista
dall'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
effettuato nei termini indicati nell'allegato 1 allo stesso decreto, con
le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2004
Il Ministro: Tremonti
Praticamente, prima di questo decreto le somme versate a titolo di
oblazione (versate in più oppure relative alla rinuncia al condono) non
venivano *rimborsate* ma potevano essere recuperate mediante
*compensazione* in sede di denuncia dei redditi.
Ora purtroppo non è più possibile.